Art. 1 – COSTITUZIONE SEDE E DURATA
E’ costituita l’Associazione culturale, senza finalità di lucro, denominata: “S.U.K.A.”. L’Associazione ha sede legale in Presicce, in Contrada Fasciana snc.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – NATURA E SCOPI
L’associazione S.U.K.A nasce con lo scopo di promuovere arte, musica e spettacolo nelle sue diverse sfaccettature e mira a sviluppare e migliorare la relazione tra le persone, promovendo lo sviluppo e la diffusione di attività di promozione sociale intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa.
L’associazione prevede di raggiungere tali scopi con le seguenti caratteristiche L’Associazione svolge attività ricreative nell’ambito dell’arte, musica e spettacolo. Lo scopo dell’Associazione è di promuovere e divulgare:
– La promozione e la diffusione della cultura e dell’arte senza nessun confine di carattere e di gusto;
– La promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare della cultura in genere;
– Organizzare laboratori e workshop ed eventi di vario genere per soddisfare gli interessi dei soci;
– Diffondere la cultura musicale indipendente e autoprodotta nel mondo giovanile e non;
– Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
– Diventare un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
– Essere un luogo di ritrovo e di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica, arte e spettacolo, un sollievo al proprio disagio;
– La promozione di scambi culturali e connessioni con le attività o associazioni che hanno le medesime finalità esistenti sul territorio;L’Associazione, nel perseguire i suoi scopi, propone di realizzare le proprie attività attraverso:
– L’organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshop ed altre iniziative culturali e formative;
– L’organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
– L’organizzazione di rassegne cinematografiche, mostre d’arte, di fotografia e di cinematografia, sia in ambienti pubblici che privati;
– Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero domandate dall’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per delibera dell’Associazione stessa;
– Organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
– Collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati nella gestione di progetti e aree destinate ad attività cinofile;
– In caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
– Reperimento e distribuzione materiale: materiale specifico e di difficile reperibilità e di cd stampati nonché di dispense sugli argomenti riferiti al settore specifico, Sito internet, presenza su portali specializzati e social networks a scopo promozionale e divulgativo;l’Associazione potrà gestire impianti e locali anche di terzi e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la promozione delle proprie attività.
Conformemente a tutte le finalità ricreative soprascritte l’associazione nella sua sede potrà attivare un posto di ristoro riservato ai soli soci e qualsiasi altra attività che sia coerente con le finalità dell’Associazione.
L’Associazione si affilierà ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Federazione riconosciuta, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive e disposizioni del medesimo Ente di Promozione o Federazione.
L’Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività nei vari settori, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L’attività comprende la gestione di impianti, locali e delle attrezzature, proprie o di terzi.
Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere, con particolare attenzione alle tematiche femminili, al fine di migliorare
la qualità di vita dei propri associati.
Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in
relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.
Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le
necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di
gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
Art. 3 – PATRIMONIO ED ENTRATE
l’Associazione potrà trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:
a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali
e/o complementari;
e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
f) dai proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole collaterali, svolte comunque in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto agli
scopi istituzionali:
g) da eredità, donazioni e legati.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore dell’attività istituzionale statutariamente prevista.
Art. 4 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve, ogni anno, predisporre il rendiconto
economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli
associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 5 – SOCI DIRITTI/DOVERI
Le categorie dei soci sono le seguenti:
Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci
fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e
portare poi la decisione a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Soci Onorari: sono persone fisiche o giuridiche, italiane o estere che ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi economici,
sociali, culturali o ambientali sono chiamati a partecipare alla vita dell’Associazione. Esse sono esenti dal pagamento della quota annuale
determinata dall’Assemblea.
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i
minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati, né
comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro soci
e consegna della tessera. La qualifica di socio vale per un intero anno sociale, salvo eccezioni (morosità, radiazione, espulsione, …). Per il rinnovo è
necessario che il socio compili nuovamente la richiesta di iscrizione. Possono essere ammessi anche soci temporanei. La quota sociale è
intrasmissibile e non è rivalutabile.
L’Adesione all’Associazione comporta:
piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad
alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio può avvenire per:
morosità;
non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.
È ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci-amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda al Consiglio Direttivo, prendendo l’impegno di
attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di
ammissione a socio presentate da un minorenne, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. All’atto della richiesta approvato
precedentemente dal consiglio direttivo, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente
acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche
che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. I soci sono tenuti inoltre a comunicare con
sollecitudine al Consiglio Direttivo eventuali variazioni anagrafiche, di domicilio e/o di recapito. La quota dovrà essere determinata annualmente per
l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita. La quota associativa non può essere trasferita a
terzi o rivalutata.
Art. 7 – DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria;
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
morte dell’associato.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto
immediato.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
che non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che, in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso dell’Assemblea; in tal caso, il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla
delibera assembleare. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediate comunicazione scritta, anche telematica. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Art. 8 – ASSEMBLEA/BILANCIO
L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto
ciascuno (Art. 2532 c.c.). L’Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni
prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economicofinanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo
delle cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.
L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda
convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell’Associazione e necessario il voto favorevole dei
tre quarti degli intervenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le
deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati da tutti i presenti che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati
dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all’albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro
all’assemblea approvare il rendiconto di esercizio con la modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere
eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio, è revocabile ed è rieleggibile. Il
Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona
del Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e
compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di
dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di
istruttore, tecnico sportivo, consulente, collaboratore di carattere amministrativo gestionale o di direzione possono essere attribuiti anche a
componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza
dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 10 – CARICHE SOCIALI
Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo e decide in ordine all’ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e
lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario/Tesoriere collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e
segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. Tutte le cariche sociali sono gratuite. È fatto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 11 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), dev’essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 12 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore,
scelto anche fra in non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto a enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190, Legge 662/96, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla Legge
Art. 13 – STATUTO/REGOLAMENTI
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art. 14 – COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza, questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari
prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del
lodo arbitrale.
Art. 15 – TRASFORMAZIONE
L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.
Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi Organo dell’Associazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Lecce.
Art. 17 – RIMANDI
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Art. 90 comma 6 della Legge 289/02 e dell’Art. 27 bis della tabella Allegato B, DPR 26/10/1972 n° 642.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.